Art. 11
Utilizzo del metodo AMA
In vigore dal 14 mar 2018
Utilizzo del metodo AMA
Le autorità competenti valutano che un ente utilizzi il metodo AMA a fini interni, confermando almeno quanto segue:
a)
che il sistema di misurazione del rischio operativo dell'ente sia utilizzato per la gestione del rischio operativo in diverse linee di business, unità operative o soggetti giuridici all'interno della struttura organizzativa;
b)
che il sistema di misurazione del rischio operativo sia integrato nei diversi soggetti del gruppo; che, se utilizzato a livello consolidato, il quadro AMA dell'impresa madre sia esteso alle filiazioni; e che, per quanto riguarda dette filiazioni, il rischio operativo e i fattori di contesto operativo e del sistema di controlli interni di cui all'articolo 322, paragrafi 1 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano incorporati nei calcoli secondo il metodo AMA a livello di gruppo;
c)
che il sistema di misurazione del rischio operativo sia usato anche ai fini del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno dell'ente di cui all'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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