Art. 12

Integrazione continua del metodo AMA

In vigore dal 14 mar 2018
Integrazione continua del metodo AMA Le autorità competenti valutano che un ente garantisca la continua integrazione del suo sistema di gestione del rischio operativo all'interno dei processi giornalieri di gestione del rischio confermando almeno quanto segue: a) che il sistema di misurazione del rischio operativo sia aggiornato periodicamente e venga ulteriormente sviluppato con l'aumentare dell'esperienza e del livello di sofisticatezza della gestione e della quantificazione del rischio operativo; b) che la natura e l'equilibrio dei dati usati come input nel sistema di misurazione del rischio operativo siano pertinenti e rispecchino la natura delle attività, della strategia, dell'organizzazione e dell'esposizione al rischio operativo dell'ente in ogni momento.
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