Art. 10
Segnalazione
In vigore dal 14 mar 2018
Segnalazione
Le autorità competenti valutano se la segnalazione del profilo di rischio operativo e della gestione del rischio operativo di un ente è sufficientemente regolare, tempestiva e solida confermando almeno quanto segue:
a)
che i problemi relativi ai sistemi di segnalazione e ai controlli interni dell'ente sono individuati in maniera rapida e accurata;
b)
che le segnalazioni sul rischio operativo dell'ente sono distribuite ai livelli gerarchici adeguati e alle aree dell'ente che le segnalazioni hanno identificato come problematiche;
c)
che l'alta dirigenza dell'ente riceve segnalazioni almeno trimestrali sullo status più recente del profilo di rischio operativo dell'ente e utilizza queste segnalazioni nel processo decisionale;
d)
che le segnalazioni sull'esposizione al rischio operativo dell'ente contengono informazioni pertinenti sulla gestione e almeno una sintesi ad alto livello dei principali rischi operativi dell'ente e delle filiazioni interessate, nonché delle unità di business;
e)
che l'ente utilizza segnalazioni ad hoc in caso di carenze nelle politiche, nei processi e nelle procedure per la gestione del rischio operativo per individuare e affrontare rapidamente tali carenze e quindi ridurre in modo sostanziale la frequenza e l'impatto potenziali di un evento di perdita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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