Art. 9
Partecipazione dell'alta dirigenza
In vigore dal 14 mar 2018
Partecipazione dell'alta dirigenza
Le autorità competenti valutano il grado di partecipazione dell'alta dirigenza di un ente confermando almeno quanto segue:
a)
che l'alta dirigenza è responsabile dell'attuazione del quadro di governance e di gestione del rischio operativo approvato dall'organo di amministrazione;
b)
che all'alta dirigenza è stato conferito dall'organo di amministrazione il potere di elaborare le politiche, i processi e le procedure per la gestione del rischio operativo;
c)
che l'alta dirigenza attua le politiche, i processi e le procedure per la gestione del rischio operativo di cui alla lettera b).
Storico versioni
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