Art. 11 · Utilizzo del metodo AMA

Art. 11

Utilizzo del metodo AMA

In vigore dal 14 mar 2018
Utilizzo del metodo AMA Le autorità competenti valutano che un ente utilizzi il metodo AMA a fini interni, confermando almeno quanto segue: a) che il sistema di misurazione del rischio operativo dell'ente sia utilizzato per la gestione del rischio operativo in diverse linee di business, unità operative o soggetti giuridici all'interno della struttura organizzativa; b) che il sistema di misurazione del rischio operativo sia integrato nei diversi soggetti del gruppo; che, se utilizzato a livello consolidato, il quadro AMA dell'impresa madre sia esteso alle filiazioni; e che, per quanto riguarda dette filiazioni, il rischio operativo e i fattori di contesto operativo e del sistema di controlli interni di cui all'articolo 322, paragrafi 1 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano incorporati nei calcoli secondo il metodo AMA a livello di gruppo; c) che il sistema di misurazione del rischio operativo sia usato anche ai fini del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno dell'ente di cui all'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE.
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