Art. 32

Rivendicazioni di preesistenza dinanzi all'Ufficio

In vigore dal 5 mar 2018
Rivendicazioni di preesistenza dinanzi all'Ufficio 1.   Fatto salvo l', paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1001, una rivendicazione di preesistenza a norma dell'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene: a) il numero di registrazione della registrazione internazionale; b) il nome e l'indirizzo del titolare della registrazione internazionale, conformemente all', paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento; c) l'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri nei quali o per i quali il marchio anteriore è stato registrato; d) il numero e la data di deposito della registrazione corrispondente; e) l'indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato e di quelli oggetto della rivendicazione di preesistenza; f) una copia del certificato di registrazione corrispondente. 2.   Qualora il titolare della registrazione internazionale sia tenuto a essere rappresentato nei procedimenti dinanzi all'Ufficio a norma dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, la rivendicazione di preesistenza contiene la designazione di un rappresentante ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001. 3.   Quando l'Ufficio ha accettato la rivendicazione di preesistenza ne informa l'Ufficio internazionale indicando quanto segue: a) il numero della registrazione internazionale interessata; b) il nome dello Stato membro o degli Stati membri nei quali o per i quali il marchio anteriore è stato registrato; c) il numero della registrazione interessata; d) la data di decorrenza dell'efficacia della registrazione corrispondente.
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