Art. 30
Domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale
In vigore dal 5 mar 2018
Domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale
1. Una richiesta di estensione territoriale depositata presso l'Ufficio a norma dell'articolo 187, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 soddisfa le seguenti condizioni:
a)
è depositata utilizzando uno dei moduli cui viene fatto riferimento all' del presente regolamento e contiene tutte le indicazioni e le informazioni richieste dal modulo utilizzato;
b)
indica il numero della registrazione internazionale alla quale si riferisce;
c)
l'elenco dei prodotti o dei servizi è contemplato nell'elenco di prodotti o servizi che figura nella registrazione internazionale;
d)
secondo le indicazioni fornite nel modulo internazionale, il richiedente ha il diritto di formulare una designazione successiva alla registrazione internazionale attraverso l'Ufficio, conformemente all', paragrafo 1, punto ii), e all'articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid.
2. Qualora la domanda di estensione territoriale non soddisfi tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 l'Ufficio invita il richiedente a sanare le irregolarità entro un termine da esso stabilito.
Storico versioni
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