Art. 29
Fatti e decisioni in materia di nullità da notificare all'Ufficio internazionale
In vigore dal 5 mar 2018
Fatti e decisioni in materia di nullità da notificare all'Ufficio internazionale
1. L'Ufficio effettua una notifica all'Ufficio internazionale entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale nei seguenti casi:
a)
quando la domanda di marchio UE sulla quale è stata basata la registrazione internazionale è stata ritirata, è considerata ritirata o è stata respinta con decisione definitiva per tutti o per alcuni dei prodotti o servizi elencati nella registrazione internazionale;
b)
quando il marchio UE sul quale è stata basata la registrazione internazionale ha cessato di produrre effetti poiché è stato oggetto di rinuncia, non è stato rinnovato, è decaduto o è stato dichiarato nullo dall'Ufficio con decisione definitiva o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, da un tribunale dei marchi UE, per tutti o per alcuni dei prodotti o servizi elencati nella registrazione internazionale;
c)
quando la domanda di marchio UE o il marchio UE sul quale è stata basata la registrazione internazionale sono stati divisi in due domande o registrazioni.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 contiene:
a)
il numero della registrazione internazionale;
b)
il nome del titolare della registrazione internazionale;
c)
i fatti e le decisioni connessi alla domanda o alla registrazione di base, nonché la data di decorrenza dell'efficacia di tali fatti e decisioni;
d)
nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), la richiesta di annullamento della registrazione internazionale;
e)
quando l'atto di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), riguarda la domanda o la registrazione di base unicamente in relazione ad alcuni dei prodotti o dei servizi, l'elenco di tali prodotti o servizi o quello dei prodotti o servizi che non sono interessati;
f)
nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), il numero di ciascuna domanda di marchio UE o di registrazione di cui si tratta.
3. L'Ufficio effettua una notifica all'Ufficio internazionale alla fine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale nei seguenti casi:
a)
quando è pendente un ricorso contro una decisione di un esaminatore di respingere, a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2017/1001, la domanda di marchio UE sulla quale è stata basata la registrazione internazionale;
b)
quando è pendente un'opposizione contro la domanda di marchio UE sulla quale è stata basata la registrazione internazionale;
c)
quando è pendente una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità contro il marchio UE sul quale è stata basata la registrazione internazionale;
d)
quando nel registro dei marchi UE è stata fatta menzione della presentazione di una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità dinanzi ad un tribunale dei marchi UE contro il marchio UE sul quale è stata basata la registrazione internazionale, ma non è ancora stata fatta menzione, nel registro, della decisione del tribunale dei marchi UE sulla domanda riconvenzionale.
4. Una volta che i procedimenti di cui al paragrafo 3 si siano conclusi con una decisione definitiva o un'iscrizione nel registro, l'Ufficio effettua una notifica all'Ufficio internazionale conformemente al paragrafo 2.
5. Ai fini dei paragrafi 1 e 3, un marchio UE sul quale è stata basata la registrazione internazionale comprende la registrazione di un marchio UE risultante dalla domanda di marchio UE sulla quale è stata basata la domanda internazionale.
Storico versioni
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