Art. 34

Notifica della declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale all'Ufficio internazionale

In vigore dal 5 mar 2018
Notifica della declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale all'Ufficio internazionale La notifica di cui all'articolo 198, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 è datata e contiene: a) l'indicazione che la declaratoria di inefficacia è stata pronunciata dall'Ufficio o la menzione del tribunale dei marchi UE che ha pronunciato la declaratoria di inefficacia; b) l'indicazione che precisi se la declaratoria di inefficacia sia stata pronunciata sotto forma di una decadenza dei diritti del titolare della registrazione internazionale, di una dichiarazione di nullità assoluta del marchio o di una dichiarazione di nullità relativa del marchio; c) la dichiarazione che la declaratoria di inefficacia non può più essere oggetto di ricorso; d) il numero della registrazione internazionale; e) il nome del titolare della registrazione internazionale; f) qualora la declaratoria di inefficacia non riguardi tutti i prodotti o i servizi, l'indicazione di quali siano i prodotti o i servizi per i quali la declaratoria di inefficacia è stata pronunciata o di quelli per i quali non è stata pronunciata; g) la data in cui la declaratoria di inefficacia è stata pronunciata, unitamente all'indicazione della data a decorrere dalla quale la declaratoria di inefficacia ha preso effetto.
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