Art. 7
Procedura per la richiesta di acquisizione di dichiarazioni di persone
In vigore dal 26 feb 2018
Procedura per la richiesta di acquisizione di dichiarazioni di persone
1. Se l'autorità richiedente include nella richiesta l'acquisizione di dichiarazioni di persone nel quadro di un'indagine o di un'ispezione, fatti salvi eventuali limiti o vincoli di legge esistenti ed eventuali differenze nelle disposizioni procedurali, l'autorità interpellata e l'autorità richiedente valutano e prendono in considerazione quanto segue:
a)
i diritti della persona da cui verrà acquisita la dichiarazione, compreso, se del caso, il diritto di non autoincriminarsi;
b)
il carattere della partecipazione del personale dell'autorità richiedente (in qualità di osservatore o come partecipante attivo);
c)
il ruolo rispettivo del personale dell'autorità interpellata e di quello dell'autorità richiedente nell'acquisizione della dichiarazione;
d)
se la persona da cui deve essere acquisita la dichiarazione ha diritto a essere assistita da un rappresentante legale e, in caso affermativo, la portata dell'assistenza di quest'ultimo durante l'acquisizione della dichiarazione, in particolare in relazione a registrazioni o comunicazioni relative alla dichiarazione;
e)
se la dichiarazione deve essere acquisita su base volontaria o coercitiva, dove questa distinzione esiste;
f)
se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la persona da cui deve essere acquisita la dichiarazione sia un testimone o un sospettato, dove questa distinzione esiste;
g)
se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la dichiarazione potrebbe essere o è destinata a essere usata in un procedimento penale;
h)
l'ammissibilità della dichiarazione nella giurisdizione dell'autorità richiedente;
i)
la registrazione della dichiarazione e le procedure applicabili, specificando se verrà redatto un verbale in forma integrale o riassuntiva o se verrà effettuata una registrazione sonora o audiovisiva;
j)
le procedure relative alla certificazione o alla conferma della dichiarazione da parte della persona che rende la dichiarazione, anche se ciò avviene dopo l'acquisizione della dichiarazione;
k)
la procedura di trasmissione della dichiarazione all'autorità richiedente da parte dell'autorità interpellata, in particolare il formato e la tempistica.
2. L'autorità interpellata e l'autorità richiedente prendono disposizioni che consentano al rispettivo personale di agire in modo efficace, in particolare disposizioni che permettano al personale di concordare le eventuali informazioni aggiuntive che potrebbero risultare necessarie, tra cui:
a)
la pianificazione delle date;
b)
l'elenco delle domande da porre alla persona che deve rendere la dichiarazione;
c)
le modalità di viaggio, in particolare per assicurare che l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possano riunirsi per discutere della questione prima dell'acquisizione della dichiarazione;
d)
il regime linguistico.
Storico versioni
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