Art. 6

Procedure per l'invio e il trattamento della richiesta di assistenza

In vigore dal 26 feb 2018
Procedure per l'invio e il trattamento della richiesta di assistenza 1.   Per le comunicazioni relative alla richiesta di assistenza e alla relativa risposta, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata utilizzano lo strumento più rapido, tenendo debitamente conto delle questioni legate alla riservatezza, dei tempi di trasmissione, del volume della documentazione da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell'autorità richiedente. In particolare, l'autorità richiedente risponde prontamente alla richiesta di chiarimenti dell'autorità interpellata. 2.   Se viene a conoscenza di circostanze che possono comportare un ritardo superiore a 10 giorni lavorativi rispetto alla data di risposta prevista, l'autorità interpellata ne informa l'autorità richiedente senza indebito ritardo. 3.   Se del caso, l'autorità interpellata riferisce regolarmente sui progressi compiuti in merito alla richiesta in corso, in particolare in caso di revisione delle previsioni sulla data di risposta all'autorità richiedente. 4.   Nei casi in cui l'autorità richiedente ha qualificato la richiesta come urgente, le autorità competenti si consultano sulla frequenza con cui l'autorità interpellata aggiornerà l'autorità richiedente. 5.   L'autorità interpellata e l'autorità richiedente collaborano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nell'esecuzione della richiesta.
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