Art. 8
Procedura per la richiesta di indagine o di ispezione in loco
In vigore dal 26 feb 2018
Procedura per la richiesta di indagine o di ispezione in loco
1. Quando la richiesta riguarda un'indagine o un'ispezione in loco ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata si consultano sul modo migliore di dare seguito utile alla richiesta di assistenza, tenendo conto dell'articolo 25, paragrafo 6, terzo comma, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 596/2014, in particolare sull'opportunità di condurre congiuntamente l'indagine o l'ispezione in loco.
2. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei progressi dell'indagine o dell'ispezione in loco e le trasmette in tempo utile le sue risultanze.
3. Per decidere se condurre congiuntamente l'indagine o l'ispezione in loco, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata prendono in considerazione almeno i seguenti elementi:
a)
il contenuto della richiesta di assistenza presentata dall'autorità richiedente, in particolare eventuali suggerimenti sull'opportunità di condurre congiuntamente l'indagine o l'ispezione in loco;
b)
se stanno conducendo separatamente un'inchiesta su un caso avente implicazioni transfrontaliere e se non sia più opportuno trattare il caso congiuntamente;
c)
il quadro normativo e regolamentare nella rispettiva giurisdizione, in modo che entrambe le autorità siano a conoscenza degli eventuali limiti e vincoli di legge che gravano sull'effettuazione dell'indagine congiunta o dell'ispezione in loco congiunta e sugli eventuali procedimenti che ne possono scaturire, considerando in particolare il principio del ne bis in idem;
d)
la gestione e la direzione necessarie per l'indagine o l'ispezione in loco;
e)
la probabilità di giungere ad un accordo sull'accertamento dei fatti;
f)
la ripartizione delle risorse e la nomina del personale incaricato di condurre l'indagine o l'ispezione in loco;
g)
la possibilità di stabilire un piano di azione congiunto e il calendario dei lavori di ciascuna autorità;
h)
la determinazione delle azioni che ciascuna autorità deve intraprendere, congiuntamente o singolarmente;
i)
la condivisione delle informazioni raccolte e la comunicazione delle risultanze delle singole azioni intraprese;
j)
altre questioni specifiche del caso.
4. Se decidono di condurre congiuntamente l'indagine o l'ispezione in loco, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata:
a)
concordano le procedure di conduzione e di conclusione;
b)
mantengono un dialogo continuo per coordinare il processo di raccolta delle informazioni e di accertamento dei fatti;
c)
lavorano a stretto contatto e collaborano nella conduzione congiunta dell'indagine o dell'ispezione in loco;
d)
si prestano assistenza reciproca nei successivi procedimenti di esecuzione, nei limiti consentiti dalla legge, in particolare coordinando i procedimenti o le altre misure di esecuzione (di natura amministrativa, civile o penale) risultanti dall'indagine congiunta o dall'ispezione in loco congiunta o, se del caso, le prospettive di composizione;
e)
individuano le specifiche disposizioni normative che disciplinano l'oggetto dell'indagine congiunta o dell'ispezione in loco congiunta;
f)
se del caso, prevedono almeno quanto segue:
1)
l'elaborazione di un piano di azione congiunto che specifichi, in particolare, il contenuto, la natura e il calendario delle azioni da intraprendere, nonché le tappe principali e la ripartizione dei compiti per il conseguimento dei risultati, tenendo conto delle priorità di ciascuna autorità;
2)
l'individuazione e la valutazione degli eventuali limiti o vincoli di legge e delle eventuali differenze procedurali nei procedimenti di indagine e di esecuzione o in ogni altro procedimento, in particolare i diritti delle persone oggetto di indagine;
3)
l'individuazione e la valutazione di specifiche disposizioni di legge in materia di dovere di riservatezza che possano avere un'incidenza sul procedimento d'indagine o sul procedimento di esecuzione, in particolare gli aspetti relativi all'autoincriminazione;
4)
la strategia di comunicazione con il pubblico e con i mezzi di comunicazione;
5)
l'uso previsto delle informazioni scambiate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:292:oj#art-8