Art. 5
Risposta alla richiesta di assistenza
In vigore dal 26 feb 2018
Risposta alla richiesta di assistenza
1. L'autorità interpellata risponde alla richiesta di assistenza per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro. La risposta è trasmessa al punto di contatto designato a norma dell', salvo se altrimenti indicato nella richiesta.
2. L'autorità interpellata risponde alla richiesta di assistenza utilizzando il formulario di cui all'allegato III e:
a)
chiede ulteriori chiarimenti, in qualsiasi forma e non appena possibile, qualora abbia dubbi sul contenuto esatto dell'informazione richiesta;
b)
prende tutte le misure ragionevoli di sua competenza per fornire l'assistenza richiesta;
c)
dà esecuzione alla richiesta di assistenza senza indugio e in maniera da assicurare che i provvedimenti regolatori necessari siano attuati rapidamente, tenendo conto della complessità della richiesta e della necessità di far intervenire terze parti o un'altra autorità competente.
3. Se rifiuta di dare seguito, in tutto o in parte, alla richiesta di assistenza, l'autorità interpellata informa il prima possibile l'autorità richiedente della sua decisione, oralmente o per iscritto. L'autorità interpellata trasmette anche una risposta scritta conformemente al paragrafo 1, in cui specifica su quale eccezione, tra quelle di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, si basa il rifiuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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