Art. 3

Richiesta di assistenza

In vigore dal 26 feb 2018
Richiesta di assistenza 1.   L'autorità richiedente presenta la richiesta di assistenza per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro. Essa trasmette la richiesta al punto di contatto designato dall'autorità interpellata a norma dell'. 2.   Per chiedere l'assistenza, l'autorità competente utilizza il formulario di cui all'allegato I e: a) specifica le informazioni che vuole ottenere dall'autorità interpellata; b) specifica, se del caso, gli aspetti relativi alla riservatezza delle informazioni che possono essere ottenute. 3.   L'autorità richiedente può allegare alla richiesta qualsiasi documento o documento giustificativo ritenuto necessario per motivarla. 4.   In caso di urgenza, l'autorità richiedente può presentare la richiesta di assistenza oralmente. Se non diversamente concordato con l'autorità interpellata, la richiesta presentata oralmente è successivamente confermata per iscritto senza indebito ritardo mediante i mezzi di cui al paragrafo 1.
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