Art. 1

Definizione

In vigore dal 26 feb 2018
Definizione Ai fini del presente regolamento, per «mezzo elettronico sicuro» si intendono le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), l'archiviazione e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico che assicurino la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni nel corso della trasmissione.
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Definizione (Art. 1 Regolamento (UE) 2018/292) — Testo vigente | Portale Normativo