Art. 2

Punti di contatto

In vigore dal 26 feb 2018
Punti di contatto 1.   Ai fini del presente regolamento le autorità competenti designano punti di contatto. 2.   Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le autorità competenti comunicano all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) i recapiti dei punti di contatto. Esse comunicano all'ESMA informazioni aggiornate, se necessario. 3.   L'ESMA tiene l'elenco dei punti di contatto designati dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1, che aggiorna secondo le necessità, per l'uso delle autorità competenti.
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