Art. 9
Procedura di assistenza nella riscossione di sanzioni pecuniarie
In vigore dal 26 feb 2018
Procedura di assistenza nella riscossione di sanzioni pecuniarie
1. Quando la richiesta di assistenza riguarda la riscossione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata si consultano sul modo migliore di dare seguito utile alla richiesta. Le autorità tengono conto delle azioni già intraprese dall'autorità richiedente nella propria giurisdizione e della normativa nazionale in materia di riscossione di sanzioni dell'autorità interpellata.
2. L'autorità interpellata fornisce l'assistenza o rende disponibili tutte le informazioni richieste ai fini del presente articolo nel rispetto della pertinente normativa nazionale. Se l'assistenza o le informazioni richieste possono essere fornite da un'altra autorità o da un altro organismo competente dello Stato membro dell'autorità interpellata, quest'ultima fornisce all'autorità richiedente le informazioni necessarie per stabilire un contatto diretto con l'altra autorità o l'altro organismo, nel rispetto della normativa nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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