Art. 10
Scambio spontaneo di informazioni
In vigore dal 26 feb 2018
Scambio spontaneo di informazioni
1. Ai fini della trasmissione spontanea di informazioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, e dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014, o se dispone di informazioni che ritiene possano essere utili ad un'altra autorità competente per l'esercizio delle proprie funzioni a norma del regolamento (UE) n. 596/2014, l'autorità competente trasmette le informazioni per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro, al punto di contatto dell'autorità competente designato a norma dell'.
2. Se ritiene che le informazioni debbano essere trasmesse con urgenza, l'autorità competente può comunicarle oralmente all'altra autorità, purché successivamente provveda senza indebito ritardo a trasmetterle per iscritto.
3. Per la trasmissione spontanea di informazioni l'autorità competente utilizza il formulario di cui all'allegato IV, specificando in particolare eventuali questioni legate alla riservatezza delle informazioni.
Storico versioni
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