Art. 39

Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

In vigore dal 23 gen 2018
Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC 1.   Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all', lettera s), applicano le misure di cui alla presente sezione. 2.   Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all', lettera s), applicano le misure di cui all', paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 3 e 4, e agli .
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