Art. 29
FAD derivanti
In vigore dal 23 gen 2018
FAD derivanti
1. Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 450 FAD derivanti in attività nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato in attività quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dall'armatore o dall'operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di navi con reti da circuizione.
2. Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare FAD nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), e sono tenute a recuperare, nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto, un numero di FAD identico a quello inizialmente utilizzato.
3. Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione informazioni giornaliere concernenti tutti i FAD in attività secondo quanto richiesto dalla IATTC. Tali informazioni sono trasmesse entro un termine di minimo 60 e massimo 75 giorni. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della IATTC.
Storico versioni
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