Art. 31

Divieto di pesca di squali alalunga

In vigore dal 23 gen 2018
Divieto di pesca di squali alalunga 1.   Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona. 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi. 3.   Gli operatori delle navi: a) registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti); b) comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.
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Divieto di pesca di squali alalunga (Art. 31 Regolamento (UE) 2018/120) — Testo vigente | Portale Normativo