Art. 40
Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18
In vigore dal 23 gen 2018
Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18
1. Le catture di stock di piccoli pelagici effettuate da pescherecci dell'Unione nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano i livelli registrati nel 2014, comunicati conformemente all' del regolamento (UE) n. 1343/2011, quali indicati nell'allegato IL del presente regolamento.
2. I pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca di stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano 180 giorni di pesca all'anno. Di tali 180 giorni di pesca complessivi, un massimo di 144 giorni è assegnato alla pesca della sardina e un massimo di 144 giorni alla pesca dell'acciuga.
Storico versioni
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