Art. 40

Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18

In vigore dal 23 gen 2018
Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18 1.   Le catture di stock di piccoli pelagici effettuate da pescherecci dell'Unione nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano i livelli registrati nel 2014, comunicati conformemente all' del regolamento (UE) n. 1343/2011, quali indicati nell'allegato IL del presente regolamento. 2.   I pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca di stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano 180 giorni di pesca all'anno. Di tali 180 giorni di pesca complessivi, un massimo di 144 giorni è assegnato alla pesca della sardina e un massimo di 144 giorni alla pesca dell'acciuga.
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Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18 (Art. 40 Regolamento (UE) 2018/120) — Testo vigente | Portale Normativo