Art. 24

Dispositivi FAD derivanti e navi d'appoggio

In vigore dal 23 gen 2018
Dispositivi FAD derivanti e navi d'appoggio 1.   Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 350 FAD derivanti in attività. 2.   Le navi d'appoggio non sono più di una a sostegno di almeno due pescherecci con reti da circuizione, e tutti battenti bandiera di uno stesso Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio. 3.   Un solo peschereccio con reti da circuizione non è sostenuto contemporaneamente da più di una sola nave d'appoggio battente bandiera di uno stesso Stato. 4.   A partire dal 1o gennaio 2018, nessuna nave d'appoggio nuova o aggiuntiva viene iscritta nel registro delle navi autorizzate della IOTC.
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Dispositivi FAD derivanti e navi d'appoggio (Art. 24 Regolamento (UE) 2018/120) — Testo vigente | Portale Normativo