Art. 37

Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S

In vigore dal 23 gen 2018
Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S Gli Stati membri garantiscono che le catture di pesce spada (Xiphias gladius) a sud di 20° S effettuate con palangari non superino nel 2018 il limite di cui all'allegato IH. Gli Stati membri garantiscono inoltre che non vi sia alcun trasferimento dello sforzo di pesca per il pesce spada nella zona a nord di 20° S come conseguenza di tale misura.
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Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S (Art. 37 Regolamento (UE) 2018/120) — Testo vigente | Portale Normativo