Art. 35

Gestione della pesca con FAD

In vigore dal 23 gen 2018
Gestione della pesca con FAD 1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le navi con reti da circuizione che utilizzano, predispongono o collocano FAD tra le ore 00.00 del 1o luglio 2018 e le ore 24.00 del 30 settembre 2018. 2.   Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato collocare FAD nelle acque ad alto mare della zona della convenzione WCPFC, tra 20° N e 20° S per due mesi supplementari: dalle ore 00.00 del 1o aprile 2018 alle ore 24.00 del 31 maggio 2018 o dalle ore 00.00 del 1o novembre 2018 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2018. La scelta dei due mesi supplementari è notificata alla Commissione anteriormente al 31 gennaio 2018. 3.   Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi: a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce; b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione. 4.   Gli Stati membri garantiscono che ciascuna nave con reti da circuizione non abbia utilizzato in mare contemporaneamente più di 350 FAD con boe strumentalizzate attivate. La boa è attivata esclusivamente a bordo di una nave. 5.   Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
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