Art. 4

Zone di pesca

In vigore dal 23 gen 2018
Zone di pesca Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone: a)   «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 (16); b)   «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese; c)   «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen; d)   «unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti: — 53° 30′ N 15° 00′ O, — 53° 30′ N 11° 00′ O, — 51° 30′ N 11° 00′ O, — 51° 30′ N 13° 00′ O, — 51° 00′ N 13° 00′ O, — 51° 00′ N 15° 00′ O, — 53° 30′ N 15° 00′ O; e)   «unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti: — 43° 00′ N 8° 00′ O, — 43° 00′ N 10° 00′ O, — 42° 00′ N 10° 00′ O, — 42° 00′ N 8° 00′ O; f)   «unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti: — 42° 00′ N 8° 00′ O, — 42° 00′ N 10° 00′ O, — 38° 30′ N 10° 00′ O, — 38° 30′ N 9° 00′ O, — 40° 00′ N 9° 00′ O, — 40° 00′ N 8° 00′ O; g)   «unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica sotto la giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione 9a; h)   «Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a ad est della longitudine 7° 23′ 48″ O; i)   «zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (17); j)   «zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (18); k)   «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (19); l)   «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (20); m)   «zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all', lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio (21); n)   «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (22); o)   «zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione (23) per il tonno dell'Oceano indiano; p)   «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (24); q)   «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (25); r)   «sottozone geografiche della CGPM» (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo): le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (26); s)   «acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering; t)   «zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate: — longitudine 150° O, — longitudine 130° O, — latitudine 4° S, — latitudine 50° S.
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Zone di pesca (Art. 4 Regolamento (UE) 2018/120) — Testo vigente | Portale Normativo