Art. 4
Zone di pesca
In vigore dal 23 gen 2018
Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
a) «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 (16);
b) «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
c) «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
d) «unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
—
53° 30′ N 15° 00′ O,
—
53° 30′ N 11° 00′ O,
—
51° 30′ N 11° 00′ O,
—
51° 30′ N 13° 00′ O,
—
51° 00′ N 13° 00′ O,
—
51° 00′ N 15° 00′ O,
—
53° 30′ N 15° 00′ O;
e) «unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
—
43° 00′ N 8° 00′ O,
—
43° 00′ N 10° 00′ O,
—
42° 00′ N 10° 00′ O,
—
42° 00′ N 8° 00′ O;
f) «unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
—
42° 00′ N 8° 00′ O,
—
42° 00′ N 10° 00′ O,
—
38° 30′ N 10° 00′ O,
—
38° 30′ N 9° 00′ O,
—
40° 00′ N 9° 00′ O,
—
40° 00′ N 8° 00′ O;
g) «unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica sotto la giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione 9a;
h) «Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a ad est della longitudine 7° 23′ 48″ O;
i) «zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);
j) «zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);
k) «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (19);
l) «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (20);
m) «zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all', lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio (21);
n) «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (22);
o) «zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione (23) per il tonno dell'Oceano indiano;
p) «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (24);
q) «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (25);
r) «sottozone geografiche della CGPM» (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo): le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (26);
s) «acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;
t) «zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:
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longitudine 150° O,
—
longitudine 130° O,
—
latitudine 4° S,
—
latitudine 50° S.
Storico versioni
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