Art. 16
Comunicazione relativa alla notifica di passaporto per un agente collegato
In vigore dal 14 dic 2017
Comunicazione relativa alla notifica di passaporto per un agente collegato
1. Entro tre mesi dal ricevimento della notifica di passaporto per un agente collegato presentata ai sensi dell', l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante, utilizzando il formato standard di cui all'allegato IX e allegando una copia della notifica.
2. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o l'ente creditizio della trasmissione di cui al paragrafo 1, indicandone anche la data.
3. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevimento della notifica sia all'autorità competente dello Stato membro di origine che all'impresa di investimento o all'ente creditizio di cui all', paragrafo 2, lettera b).
4. L'agente collegato non inizia i servizi e le attività di investimento proposti prima della registrazione, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, nel registro pubblico dello Stato membro in cui è stabilito.
5. L'agente collegato non inizia i servizi e le attività di investimento proposti prima di aver ricevuto la comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante.
6. In assenza di comunicazione, l'agente collegato può iniziare i servizi e le attività di investimento proposti due mesi dopo la data della trasmissione della comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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