Art. 13

Presentazione della notifica di passaporto per un agente collegato

In vigore dal 14 dic 2017
Presentazione della notifica di passaporto per un agente collegato 1.   L'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all', paragrafo 2, lettera b), che intende avvalersi di un agente collegato stabilito nel territorio di un altro Stato membro presenta all'autorità competente dello Stato membro di origine le informazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VII. 2.   L'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all', paragrafo 2, lettera b), che intende avvalersi di più agenti collegati stabiliti in un altro Stato membro compila una notifica separata per ogni agente collegato di cui intende avvalersi. 3.   Quando l'impresa di investimento intende stabilire una succursale che vuole avvalersi di agenti collegati, presenta all'autorità competente dello Stato membro di origine la notifica di passaporto per ciascun agente collegato, compilando il formato standard di cui all'allegato VII.
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