Art. 14
Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica di passaporto per una succursale o per un agente collegato
In vigore dal 14 dic 2017
Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica di passaporto per una succursale o per un agente collegato
1. Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell' o dell', l'autorità competente dello Stato membro di origine valuta la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite.
2. Se giudica che le informazioni fornite siano incomplete o inesatte, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all', paragrafo 2, lettera b). L'autorità competente dello Stato membro di origine indica i dati considerati incompleti o inesatti.
3. Il periodo di tre mesi di cui all'articolo 35, paragrafo 3, e all'articolo 35, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE decorre dal ricevimento della notifica di passaporto per una succursale o per un agente collegato contenente le informazioni giudicate complete ed esatte.
Storico versioni
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