Art. 18
Presentazione della notifica della modifica dei dati di un agente collegato
In vigore dal 14 dic 2017
Presentazione della notifica della modifica dei dati di un agente collegato
1. In caso di modifica di uno qualsiasi dei dati contenuti nella notifica di passaporto per un agente collegato, l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all', paragrafo 2, lettera b), presenta una notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VII.
L'impresa di investimento o l'ente creditizio compila solo le parti del formato standard di cui all'allegato VII che si riferiscono ai dati modificati contenuti nella notifica di passaporto per l'agente collegato.
2. Se intende modificare i servizi e le attività di investimento o gli strumenti finanziari soggetti a notifica di passaporto per un agente collegato, l'impresa di investimento notifica, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VI, l'elenco di tutti i servizi e attività di investimento o di tutti gli strumenti finanziari che fornisce tramite agente collegato al momento della notifica o che intende fornire in futuro.
3. Le modifiche dei dati contenuti nella notifica di passaporto per l'agente collegato stabilito in un altro Stato membro allo scopo di segnalare la cessazione del ricorso all'agente collegato sono notificate utilizzando il formato standard di cui all'allegato X.
Storico versioni
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