Art. 35
Obblighi di notifica
In vigore dal 12 dic 2017
Obblighi di notifica
Gli Stati membri notificano alla Commissione, all’ESMA, all’EBA e all’EIOPA le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in attuazione del presente capo, incluse le eventuali norme di diritto penale pertinenti, entro il 18 gennaio 2019. Essi ne notificano senza indebito ritardo tutte le successive modifiche alla Commissione, all’ESMA, all’EBA e all’EIOPA.
Storico versioni
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