Art. 33
Esercizio del potere d’imporre sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi
In vigore dal 12 dic 2017
Esercizio del potere d’imporre sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi
1. Le autorità competenti esercitano il potere d’imporre le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui all’ conformemente al rispettivo ordinamento giuridico nazionale:
a)
direttamente;
b)
in collaborazione con altre autorità;
c)
sotto la propria responsabilità con delega ad altre autorità;
d)
rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
2. Per stabilire il tipo e il livello della sanzione amministrativa o del provvedimento correttivo imposti a norma dell’, l’autorità competente tiene conto della misura in cui la violazione è intenzionale o è dovuta a negligenza e di tutte le altre circostanze pertinenti, tra cui, secondo il caso:
a)
la rilevanza, la gravità e la durata della violazione;
b)
il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
c)
la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
d)
l’entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
e)
le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
f)
il grado di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile dimostra nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate;
g)
le violazioni commesse in precedenza dalla persona fisica o giuridica responsabile.
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