Art. 33

Esercizio del potere d’imporre sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi

In vigore dal 12 dic 2017
Esercizio del potere d’imporre sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi 1.   Le autorità competenti esercitano il potere d’imporre le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui all’ conformemente al rispettivo ordinamento giuridico nazionale: a) direttamente; b) in collaborazione con altre autorità; c) sotto la propria responsabilità con delega ad altre autorità; d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie. 2.   Per stabilire il tipo e il livello della sanzione amministrativa o del provvedimento correttivo imposti a norma dell’, l’autorità competente tiene conto della misura in cui la violazione è intenzionale o è dovuta a negligenza e di tutte le altre circostanze pertinenti, tra cui, secondo il caso: a) la rilevanza, la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione; c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile; d) l’entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati; e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate; f) il grado di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile dimostra nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate; g) le violazioni commesse in precedenza dalla persona fisica o giuridica responsabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:2402:oj#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Esercizio del potere d’imporre sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi (Art. 33 Regolamento (UE) 2017/2402) — Testo vigente | Portale Normativo