Art. 32

Sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi

In vigore dal 12 dic 2017
Sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi 1.   Fatto salvo il loro diritto di prevedere e imporre sanzioni penali a norma dell’, gli Stati membri prevedono norme che stabiliscono le sanzioni amministrative adeguate in caso di negligenza o violazione intenzionale e i provvedimenti correttivi applicabili almeno quando: a) il cedente, il promotore o il prestatore originario non ha adempiuto agli obblighi di cui all’; b) il cedente, il promotore o la SSPE non ha adempiuto agli obblighi di cui all’; c) il cedente, il promotore o il prestatore originario non ha rispettato i criteri di cui all’; d) il cedente, il promotore o la SSPE non ha adempiuto agli obblighi di cui all’; e) una cartolarizzazione è qualificata STS e il cedente, il promotore o la SSPE di tale cartolarizzazione non ha adempiuto agli obblighi di cui agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26. f) il cedente o il promotore presenta una notifica fuorviante a norma dell’, paragrafo 1; g) il cedente o il promotore non ha adempiuto agli obblighi di cui all’articolo27, paragrafo 4; o h) un terzo autorizzato ai sensi dell’ non ha notificato le modifiche sostanziali delle informazioni fornite a norma dell’, paragrafo 1, o qualsiasi altro cambiamento che, per quanto si può ragionevolmente ritenere, incide sulla valutazione della sua autorità competente. Gli Stati membri provvedono altresì a che le sanzioni amministrative e/o i provvedimenti correttivi siano effettivamente attuati. Le sanzioni e le misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di applicare almeno le seguenti sanzioni e misure per le violazioni di cui al paragrafo 1: a) una dichiarazione pubblica indicante l’identità della persona fisica o giuridica e la natura della violazione conformemente all’; b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo; c) l’interdizione temporanea, nei confronti di un membro dell’organo di amministrazione del cedente, del promotore o della SSPE o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni di gestione in tali imprese; d) in caso di violazione del presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettere e) o f), il divieto temporaneo nei confronti del cedente e del promotore di notificare ai sensi dell’, paragrafo 1, che una cartolarizzazione soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26; e) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, di valore corrispondente nella valuta nazionale al 17 gennaio 2018; f) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, di valore corrispondente nella valuta nazionale al 17 gennaio 2018 oppure una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 % del fatturato netto annuo totale della persona giuridica che risulta dall’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di amministrazione; se la persona giuridica è un’impresa madre o una filiazione dell’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (35), il relativo fatturato netto annuo totale è il fatturato annuo totale o il tipo di reddito corrispondente in base agli applicabili atti legislativi in materia contabile che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di amministrazione dell’impresa madre capogruppo; g) sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui alle lettere e) e f); h) in caso di violazione del presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettera f), la revoca temporanea dell’autorizzazione, di cui all’, di terzi autorizzati a verificare la conformità di una cartolarizzazione agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26. 3.   Nei casi in cui le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a persone giuridiche, gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa nazionale, ai membri dell’organo di amministrazione e alle altre persone responsabili della violazione ai sensi della normativa nazionale. 4.   Gli Stati membri assicurano che la decisione che impone sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 sia motivata adeguatamente e soggetta al diritto di ricorso.
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Sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi (Art. 32 Regolamento (UE) 2017/2402) — Testo vigente | Portale Normativo