Art. 34
Sanzioni penali
In vigore dal 12 dic 2017
Sanzioni penali
1. Gli Stati membri possono decidere di non prevedere norme in materia di sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi per le violazioni punibili con sanzioni penali a norma del diritto nazionale.
2. Qualora abbiano deciso, conformemente al presente articolo, paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni di cui all’, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie, le autorità di esercizio dell’azione penale o di giustizia penale della loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche sulle indagini o i procedimenti penali avviati per violazioni di cui all’, paragrafo 1, e di trasmetterle alle altre autorità competenti, come pure all’ESMA, all’EBA e all’EIOPA in modo che possano adempiere all’obbligo di cooperazione ai fini del presente regolamento.
Storico versioni
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