Art. 35

Banca dati elettronica

In vigore dal 12 dic 2017
Banca dati elettronica 1.   La Commissione istituisce e aggiorna una banca dati elettronica per tutte le comunicazioni tra le autorità competenti, gli uffici unici di collegamento e la Commissione effettuate a norma del presente regolamento. Tutte le informazioni inviate tramite la banca dati elettronica sono archiviate ed elaborate in tale banca dati elettronica. Detta banca dati è resa direttamente accessibile per le autorità competenti, gli uffici unici di collegamento e la Commissione. 2.   Le informazioni fornite da soggetti che formulano segnalazioni esterne a norma dell’, paragrafo 1 o 2, sono archiviate ed elaborate nella banca dati elettronica. Tuttavia, tali soggetti non vi hanno accesso. 3.   Qualora un’autorità competente, un organismo designato o un soggetto che formula una segnalazione esterna a norma dell’, paragrafo 1 o 2, accerti che una segnalazione relativa a un’infrazione formulata a norma degli o 27 si è successivamente rivelata infondata, revoca tale segnalazione. La Commissione rimuove tempestivamente le informazioni pertinenti dalla banca dati e comunica alle parti le ragioni di tale rimozione. I dati relativi a un’infrazione sono archiviati nella banca dati elettronica per un arco di tempo non superiore a quello necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, ma non sono archiviati per più di cinque anni a decorrere dal giorno in cui: a) un’autorità interpellata comunica alla Commissione, a norma dell’, paragrafo 2, la cessazione di un’infrazione intra-UE; b) il coordinatore comunica la chiusura dell’azione coordinata a norma dell’, paragrafo 1; o c) le informazioni sono state inserite nella banca dati in tutti gli altri casi. 4.   La Commissione adotta gli atti di esecuzione che definiscono le modalità pratiche e operative per il funzionamento della banca dati elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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