Art. 22

Chiusura delle azioni coordinate

In vigore dal 12 dic 2017
Chiusura delle azioni coordinate 1.   L’azione coordinata viene chiusa se le autorità competenti interessate dall’azione coordinata concludono che l’infrazione diffusa o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale è cessata o è stata vietata in tutti gli Stati membri interessati o che non è stata commessa detta infrazione. 2.   Il coordinatore comunica senza indugio alla Commissione e, se del caso, alle autorità competenti e agli uffici unici di collegamento degli Stati membri interessati dall’azione coordinata la chiusura di quest’ultima.
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