Art. 21
Misure di esecuzione nelle azioni coordinate
In vigore dal 12 dic 2017
Misure di esecuzione nelle azioni coordinate
1. Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata adottano nell’ambito della loro giusisdizione tutte le misure di esecuzione necessarie nei confronti dell’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale per far cessare o vietare tale infrazione.
Se del caso, esse irrogano sanzioni, come ammende o penalità di mora, all’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Le autorità competenti possono ricevere dall’operatore, su iniziativa di quest’ultimo, impegni riparatori aggiuntivi a beneficio dei consumatori colpiti dalla presunta infrazione diffusa o infrazione diffusa avente una dimensione unionale o, se del caso, possono cercare di ottenere che l’operatore si impegni a offrire ai consumatori interessati da tale infrazione rimedi adeguati.
Le misure di esecuzione sono particolarmente opportune quando:
a)
un intervento di esecuzione immediato è necessario per far cessare o vietare l’infrazione in maniera rapida ed efficace;
b)
è improbabile che l’infrazione cessi a seguito degli impegni proposti dall’operatore responsabile dell’infrazione;
c)
l’operatore responsabile dell’infrazione non ha proposto impegni prima della scadenza dei termini fissati dalle autorità competenti interessate;
d)
gli impegni proposti dall’operatore responsabile dell’infrazione non sono sufficienti ad assicurare che l’infrazione cessi o, se del caso, fornisca un rimedio ai consumatori pregiudicati dall’infrazione; o
e)
l’operatore responsabile dell’infrazione non ha attuato gli impegni per porre fine all’infrazione o, se del caso, per fornire un rimedio ai consumatori pregiudicati dall’infrazione entro il termine di cui all’, paragrafo 3.
2. Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottate in modo efficace, efficiente e coordinato per far cessare o vietare l’infrazione diffusa o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata cercano di adottare misure di esecuzione simultaneamente negli Stati membri interessati da detta infrazione.
Storico versioni
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