Art. 24
Regime linguistico
In vigore dal 12 dic 2017
Regime linguistico
1. Le lingue usate dalle autorità competenti per le notifiche e per tutte le altre comunicazioni di cui al presente capo che sono connesse alle azioni coordinate e alle indagini a tappeto sono stabilite di comune accordo dalle autorità competenti interessate.
2. Qualora non si raggiunga un accordo tra le autorità competenti interessate, le notifiche e le altre comunicazioni sono trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che effettua la notifica o un’altra comunicazione. In tal caso, se necessario, ciascuna autorità competente interessata è responsabile delle traduzioni delle notifiche, delle comunicazioni e degli altri documenti che riceve da altre autorità competenti.
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