Art. 26
Segnalazioni
In vigore dal 12 dic 2017
Segnalazioni
1. L’autorità competente comunica tempestivamente alla Commissione, alle altre autorità competenti e agli uffici unici di collegamento qualsiasi ragionevole sospetto circa il fatto che sul proprio territorio stia avvenendo un’infrazione di cui al presente regolamento che potrebbe pregiudicare gli interessi dei consumatori di altri Stati membri.
2. La Commissione notifica tempestivamente alle autorità competenti e agli uffici unici di collegamento interessati qualsiasi ragionevole sospetto che vi sia stata un’infrazione di cui al presente regolamento.
3. Nel notificare, vale a dire nel formulare una segnalazione, a norma dei paragrafi 1 e 2 l’autorità competente o la Commissione forniscono informazioni riguardanti le presunte infrazioni di cui al presente regolamento e, se disponibili, le seguenti:
a)
una descrizione dell’atto o dell’omissione che costituisce l’infrazione;
b)
i dettagli del prodotto o del servizio interessati dall’infrazione;
c)
i nomi degli Stati membri interessati o probabilmente interessati dall’infrazione;
d)
l’identità dell’operatore o degli operatori responsabili o presunti responsabili dell’infrazione;
e)
la base giuridica per eventuali azioni alla luce delle disposizioni nazionali e delle corrispondenti disposizioni degli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato;
f)
una descrizione del procedimento giudiziario, delle misure di esecuzione o di altre misure adottate in relazione all’infrazione e le loro date e la loro durata, nonché il loro stato;
g)
le identità delle autorità competenti che avviano i procedimenti giudiziari e adottano le altre misure.
4. Nel formulare una segnalazione, l’autorità competente può chiedere alle autorità competenti e ai pertinenti uffici unici di collegamento degli altri Stati membri, come pure alla Commissione, o la Commissione può chiedere alle autorità competenti e ai pertinenti uffici unici di collegamento degli altri Stati membri di verificare se, sulla base delle informazioni disponibili o facilmente accessibili alle pertinenti autorità competenti o rispettivamente alla Commissione, tali presunte infrazioni si stiano verificando nel territorio di altri Stati membri o se sono già state adottate misure di esecuzione contro tali infrazioni in tali altri Stati membri. Tali autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione rispondono alle richieste senza indugio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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