Art. 28
Scambio di altre informazioni pertinenti per l’individuazione delle infrazioni
In vigore dal 12 dic 2017
Scambio di altre informazioni pertinenti per l’individuazione delle infrazioni
Nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi del presente regolamento, le autorità competenti, tramite la banca dati elettronica di cui all’, comunicano tempestivamente alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati qualsiasi misura da esse adottata per porre rimedio a un’infrazione di cui al presente regolamento nell’ambito della loro giurisdizione qualora sospettino che l’infrazione in questione possa pregiudicare gli interessi dei consumatori in altri Stati membri.
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