Art. 27

Segnalazioni esterne

In vigore dal 12 dic 2017
Segnalazioni esterne 1.   Ciascuno Stato membro, salvo se altrimenti giustificato, conferisce agli organismi designati, ai centri europei dei consumatori, alle organizzazioni e alle associazioni dei consumatori e, se del caso, alle associazioni degli operatori in possesso delle competenze necessarie, la facoltà di formulare una segnalazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati e alla Commissione circa le presunte infrazioni di cui al presente regolamento e di fornire le informazioni a loro disposizione di cui all’, paragrafo 3 («segnalazione esterna»). Ciascuno Stato membro comunica senza indugio alla Commissione l’elenco di tali soggetti e le eventuali modifiche dello stesso. 2.   Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione conferisce la facoltà di formulare segnalazioni esterne alle associazioni che rappresentano gli interessi a livello di Unione dei consumatori e, se del caso, degli operatori. 3.   Le autorità competenti non hanno l’obbligo di avviare una procedura o di adottare qualsiasi altra azione in risposta a una segnalazione esterna. I soggetti che formulano segnalazioni esterne garantiscono che le informazioni fornite siano esatte, aggiornate e accurate e senza indugio correggono le informazioni notificate o le ritirano, a seconda dei casi.
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