Art. 27 · Segnalazioni esterne

Art. 27

Segnalazioni esterne

In vigore dal 12 dic 2017
Segnalazioni esterne 1.   Ciascuno Stato membro, salvo se altrimenti giustificato, conferisce agli organismi designati, ai centri europei dei consumatori, alle organizzazioni e alle associazioni dei consumatori e, se del caso, alle associazioni degli operatori in possesso delle competenze necessarie, la facoltà di formulare una segnalazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati e alla Commissione circa le presunte infrazioni di cui al presente regolamento e di fornire le informazioni a loro disposizione di cui all’, paragrafo 3 («segnalazione esterna»). Ciascuno Stato membro comunica senza indugio alla Commissione l’elenco di tali soggetti e le eventuali modifiche dello stesso. 2.   Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione conferisce la facoltà di formulare segnalazioni esterne alle associazioni che rappresentano gli interessi a livello di Unione dei consumatori e, se del caso, degli operatori. 3.   Le autorità competenti non hanno l’obbligo di avviare una procedura o di adottare qualsiasi altra azione in risposta a una segnalazione esterna. I soggetti che formulano segnalazioni esterne garantiscono che le informazioni fornite siano esatte, aggiornate e accurate e senza indugio correggono le informazioni notificate o le ritirano, a seconda dei casi.
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