Art. 30
Coordinamento di altre attività che contribuiscono all’indagine e all’esecuzione
In vigore dal 12 dic 2017
Coordinamento di altre attività che contribuiscono all’indagine e all’esecuzione
1. Nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione delle loro attività nei seguenti settori:
a)
la formazione dei funzionari coinvolti nell’applicazione del presente regolamento;
b)
la raccolta, la classificazione e lo scambio di dati sui reclami dei consumatori;
c)
lo sviluppo di reti di funzionari, suddivise per settori specifici;
d)
lo sviluppo di strumenti d’informazione e comunicazione; e
e)
ove applicabile, lo sviluppo di norme, metodologie e orientamenti riguardanti l’applicazione del presente regolamento.
2. Nella misura necessaria a conseguire l’obiettivo del presente regolamento, gli Stati membri possono coordinare e organizzare congiuntamente attività nei settori di cui al paragrafo 1.
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