Art. 32
Collaborazione internazionale
In vigore dal 12 dic 2017
Collaborazione internazionale
1. Nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi del presente regolamento, l’Unione collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nei settori di cui al presente regolamento per tutelare gli interessi dei consumatori. L’Unione e i paesi terzi interessati possono concludere accordi che fissino le disposizioni in materia di cooperazione, compresa la definizione di accordi di assistenza reciproca, lo scambio di informazioni riservate e i programmi di scambio di personale.
2. Gli accordi conclusi tra l’Unione e paesi terzi in materia di cooperazione e assistenza reciproca al fine di proteggere e rafforzare gli interessi dei consumatori rispettano le pertinenti norme sulla protezione dei dati applicabili al trasferimento di dati personali verso paesi terzi.
3. Quando un’autorità competente riceve informazioni che potrebbero essere di interesse per le autorità competenti di altri Stati membri da un’autorità di un paese terzo, essa comunica le informazioni a tali autorità competenti nella misura in cui ciò è consentito dai vigenti accordi bilaterali di assistenza con tale paese terzo e nella misura in cui tali informazioni sono in linea con il diritto dell’Unione sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
4. Le informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento possono anche essere comunicate a un’autorità di un paese terzo da un’autorità competente nell’ambito di un accordo bilaterale di assistenza con detto paese terzo, purché sia stata ottenuta l’approvazione dell’autorità competente che ha fornito l’informazione in origine e sia in linea con il diritto dell’Unione sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
Storico versioni
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