Art. 30 · Coordinamento di altre attività che contribuiscono all’indagine e all’esecuzione

Art. 30

Coordinamento di altre attività che contribuiscono all’indagine e all’esecuzione

In vigore dal 12 dic 2017
Coordinamento di altre attività che contribuiscono all’indagine e all’esecuzione 1.   Nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione delle loro attività nei seguenti settori: a) la formazione dei funzionari coinvolti nell’applicazione del presente regolamento; b) la raccolta, la classificazione e lo scambio di dati sui reclami dei consumatori; c) lo sviluppo di reti di funzionari, suddivise per settori specifici; d) lo sviluppo di strumenti d’informazione e comunicazione; e e) ove applicabile, lo sviluppo di norme, metodologie e orientamenti riguardanti l’applicazione del presente regolamento. 2.   Nella misura necessaria a conseguire l’obiettivo del presente regolamento, gli Stati membri possono coordinare e organizzare congiuntamente attività nei settori di cui al paragrafo 1.
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