Art. 36
Rinuncia al rimborso delle spese
In vigore dal 12 dic 2017
Rinuncia al rimborso delle spese
1. Gli Stati membri rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse all’applicazione del presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, con riguardo alle richieste di misure di esecuzione ai sensi dell’, lo Stato membro dell’autorità richiedente è responsabile nei confronti dello Stato membro dell’autorità interpellata di eventuali spese e perdite sostenute a seguito di misure respinte e giudicate infondate da un giudice per quanto riguarda la sostanza dell’infrazione in questione.
Storico versioni
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