Art. 5

Pubblicazione della descrizione dell'impianto di servizio

In vigore dal 22 nov 2017
Pubblicazione della descrizione dell'impianto di servizio 1.   Gli operatori degli impianti di servizio mettono gratuitamente a disposizione del pubblico la descrizione dell'impianto di servizio, in uno dei seguenti modi: a) pubblicandola sul loro portale web o su un portale Internet comune e fornendo ai gestori dell'infrastruttura un link da inserire nel prospetto informativo della rete; b) fornendo ai gestori dell'infrastruttura le pertinenti informazioni pronte per la pubblicazione, da inserire nel prospetto informativo della rete. Se il gestore dell'infrastruttura alla cui rete è collegato l'impianto è esentato dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo della rete conformemente all', paragrafo 3 o 4, della direttiva 2012/34/UE, l'operatore di un impianto di servizio fornisce al gestore dell'infrastruttura principale il pertinente link o le pertinenti informazioni pronte per la pubblicazione. 2.   I gestori dell'infrastruttura specificano nel prospetto informativo della rete o sul loro portale web il termine entro cui fornire informazioni o il link da pubblicare nel prospetto informativo della rete in vista della pubblicazione di questa entro la data di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE. I gestori dell'infrastruttura forniscono un modello comune, messo a punto dal settore ferroviario in collaborazione con gli organi di regolamentazione entro il 30 giugno 2018, che gli operatori degli impianti di servizio possono utilizzare per presentare le informazioni. Se necessario il modello è oggetto di riesame ed è aggiornato. 3.   Gli operatori degli impianti di servizio aggiornano, se necessario, la descrizione dell'impianto di servizio. Essi informano in tempo utile i richiedenti che hanno già chiesto l'accesso o che si sono abbonati a uno o più servizi nell'impianto di servizio circa eventuali modifiche di rilievo della descrizione dell'impianto. 4.   Nel caso di impianti di servizio gestiti da più di un operatore o di servizi prestati nell'impianto da più di un fornitore, tali operatori o fornitori si coordinano tra loro al fine: a) di mettere a disposizione in un'unica sede le loro descrizioni dell'impianto di servizio; oppure b) di indicare nelle rispettive descrizioni dell'impianto di servizio tutti gli operatori dell'impianto di servizio cui spetta la responsabilità di decidere sulle richieste di accesso all'impianto o ai servizi ferroviari prestati nello stesso impianto di servizio. Se tale coordinamento non ha successo, l'organismo di regolamentazione può adottare una decisione per designare uno degli operatori dell'impianto di servizio a ottemperare all'obbligo di cui al primo comma. Tutti i pertinenti costi sono suddivisi tra tutti gli operatori dell'impianto di servizio in questione. 5.   L'obbligo di cui al paragrafo 1 e all' è soddisfatto in modo proporzionato alle dimensioni, alle caratteristiche tecniche e all'importanza dell'impianto di servizio in questione.
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Pubblicazione della descrizione dell'impianto di servizio (Art. 5 Regolamento (UE) 2017/2177) — Testo vigente | Portale Normativo