Art. 7
Collaborazione in merito all'assegnazione della capacità dell'impianto di servizio e al suo utilizzo
In vigore dal 22 nov 2017
Collaborazione in merito all'assegnazione della capacità dell'impianto di servizio e al suo utilizzo
1. I richiedenti presentano le richieste di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari nel rispetto delle scadenze fissate dagli operatori degli impianti di servizio. Se del caso, nel determinare tali scadenze al fine di evitare incongruenze, gli operatori degli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE tengono in debita considerazione il calendario e i criteri di priorità per la programmazione stabiliti dai gestori dell'infrastruttura.
2. Gli operatori degli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE e i gestori dell'infrastruttura collaborano nell'intento di garantire, se necessario, la coerenza dell'assegnazione della capacità di infrastruttura e negli impianti di servizio. L'obbligo di collaborazione vale anche per gli operatori di impianti di servizio collegati. I richiedenti interessati possono partecipare a tale collaborazione su richiesta. I richiedenti possono inoltre chiedere la partecipazione alla collaborazione di entità competenti a concedere l'accesso a diramazioni o raccordi privati necessari per ottenere accesso agli impianti di servizio che sono indispensabili per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario.
Se un richiedente chiede la prestazione dei servizi complementari o ausiliari di cui all'allegato II, punti 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE offerti nell'impianto da uno o più operatori dell'impianto di servizio diversi da quello responsabile per la concessione dell'accesso all'impianto, il richiedente può chiedere la partecipazione alla collaborazione di tutti gli operatori degli impianti di servizio che prestano tali servizi.
Fintanto che non è completata la programmazione da parte del gestore dell'infrastruttura, le richieste di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari non sono respinte con la giustificazione che la traccia ferroviaria richiesta non è ancora stata assegnata. Gli operatori degli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE e i gestori dell'infrastruttura interessati devono tuttavia assicurare la coerenza delle rispettive decisioni.
3. Se del caso, gli operatori degli impianti di servizio, i gestori dell'infrastruttura e i richiedenti collaborano per garantire una efficiente circolazione dei treni da e verso gli impianti di servizio. Nel caso di treni che utilizzano scali merci, compresi quelli nei porti marittimi o di navigazione interna, tale collaborazione comprende lo scambio di informazioni in materia di tracciamento e rintracciamento dei treni e, se disponibile, di orario stimato di arrivo e di partenza in caso di ritardi e anomalie.
4. Su richiesta dell'organismo di regolamentazione, gli operatori degli impianti di servizio dimostrano per iscritto di aver soddisfatto negli ultimi tre anni gli obblighi in materia di collaborazione ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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