Art. 2

Esenzioni

In vigore dal 22 nov 2017
Esenzioni 1.   Gli operatori degli impianti di servizio di cui al paragrafo 2 possono chiedere di essere esentati dall'applicazione di tutte o di alcune delle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell', paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera m), e dell'. Gli operatori degli impianti di servizio destinati ad essere utilizzati esclusivamente da operatori delle ferrovie storiche a fini di uso proprio possono chiedere di essere esentati dall'applicazione di tutte le disposizioni del presente regolamento. Tali richieste sono presentate all'organismo di regolamentazione e devono essere debitamente giustificate. 2.   Gli organismi di regolamentazione possono decidere di esentare gli operatori degli impianti di servizio che gestiscono i seguenti impianti di servizio o prestano i seguenti servizi: — impianti di servizio o servizi che non rivestono importanza strategica per il funzionamento del mercato dei servizi di trasporto ferroviario, in particolare per quanto concerne il livello di utilizzo dell'impianto, il tipo e il volume di traffico potenzialmente interessato e il tipo di servizi offerti nell'impianto, — impianti di servizio che sono gestiti o servizi che sono prestati in un contesto di mercato concorrenziale caratterizzato dalla presenza di molteplici concorrenti che offrono servizi comparabili, — impianti di servizio o servizi qualora l'applicazione del presente regolamento potrebbe incidere negativamente sul funzionamento del mercato degli impianti di servizio. 3.   Gli organismi di regolamentazione pubblicano sul proprio sito web le decisioni di concessione di un'esenzione di cui al paragrafo 2 entro due settimane dall'adozione di tali decisioni. 4.   Se i criteri per la concessione di un'esenzione di cui al paragrafo 2 non sono più soddisfatti, l'organismo di regolamentazione revoca l'esenzione. 5.   Gli organismi di regolamentazione elaborano e pubblicano i principi comuni per l'adozione di decisioni ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 2.
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