Art. 1
Oggetto
In vigore dal 22 nov 2017
Oggetto
Il presente regolamento definisce in dettaglio la procedura e i criteri da seguire per accedere ai servizi che sono prestati negli impianti di servizio di cui all'allegato II, punti 2, 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE.
Nei casi in cui si riferiscono ai richiedenti, le disposizioni del presente regolamento si intendono riferite alle imprese ferroviarie. Qualora la legislazione nazionale autorizzi richiedenti diversi dalle imprese ferroviarie a chiedere l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applicano anche a tali richiedenti a norma del diritto nazionale.
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